È purtroppo storia nota come il crack della Banca Popolare di Vicenza abbia lasciato moltissimi, migliaia di risparmiatori che di essa si erano fidati con delle perdite colossali.
Come ricostruito dal Tribunale di Venezia nel processo penale che ha portato alla condanna di molti degli ex vertici dell’Istituto, negli anni precedenti alla crisi e alla sua liquidazione, la Banca Popolare di Vicenza, al fine di mascherare il proprio stato di dissesto aveva intrapreso un numero elevatissimo di operazioni cd. “baciate” nei confronti dei propri clienti più fidati: in breve, la Banca concedeva a costoro delle linee di credito per importi anche molto alti, che però costoro non conseguivano mai poiché le somme, variamente concedute come mutui chirografari o fidi, venivano immediatamente reintroitate dalla Banca tramite la vendita di azioni proprie.
Ma poiché il patrimonio netto della Banca all’epoca era già negativo, tali azioni non valevano nulla: detto altrimenti, la Banca si creava dei crediti verso i propri clienti dando loro in cambio della carta straccia. Al momento in cui la struttura di tale meccanismo divenne nota, gli ignari clienti non solo scoprirono che tutte le loro azioni non valevano nulla, ma altresì che avevano accumulato dei debiti ingentissimi verso l’Istituto, sebbene nel tempo fossero stati rassicurati che le operazioni erano destinate a durare pochi mesi perché la Banca intendeva bensì ricomprare le azioni che aveva collocato, corrispondendo loro un notevole plusvalore.
Scoperto il meccanismo, molti clienti avevano intrapreso delle azioni di accertamento negativo nei confronti della Banca, quando ancora essa era in bonis, per sentir dichiarare che essi, in effetti, nulla dovevano alla Banca poiché le operazioni cd. “baciate” dovevano considerarsi nulle, per varie ragioni.
Ma nel frattempo era sopravvenuta la liquidazione coatta amministrativa della Banca per cui tutti i giudizi si interruppero e dovettero essere riassunti o iniziati ex novo nei confronti dei liquidatori.
E tuttavia, sorprendentemente, la liquidazione della Banca, anziché prendere buona nota dei fatti e riconoscere le ragioni dei risparmiatori, come ci si sarebbe aspettati da un organo deputato alla tutela dell’interesse generale, aveva resistito arrivando peraltro a sostenere che la procedura non fosse soggetta ad alcuna giurisdizione e che pertanto nessun Tribunale avesse l’autorità di giudicare su quei rapporti contrattuali.
I vari giudici chiamati a pronunciarsi sul punto hanno sempre seccamente respinto una tesi così estrema, partendo dal presupposto che non può esistere, in un ordinamento moderno, una forma medievale di immunità dalla giurisdizione e che l’accertamento negativo, essendo strutturalmente inadatto a incidere sul passivo liquidatorio, non poteva essere soggetto ad alcun limite.
Per il Tribunale e per la Corte di Appello di Venezia questo orientamento è ormai consolidato.
Sul punto, tuttavia, si segnala anche una recente pronuncia del Tribunale di Vicenza: chiamato a pronunciarsi da un risparmiatore, rappresentato dall’Avv. Marco Biagioli, in accertamento negativo della debenza di alcuna somma nei confronti della liquidazione, il Tribunale ha primariamente osservato che “le vicende di Banca Popolare di Vicenza possono essere oramai considerate fatto notorio e nota giurisprudenza, essendo tali le condanne dei vertici della BPV per reati di falso in prospetto, aggiotaggio art. 2637 c.c., ostacolo all’esercizio delle funzioni della autorità pubbliche di vigilanza art. 2638 c.c. (cfr. da ultimo Cass. 8612/2024 e Corte Cost. 7/2025 in relazione alla confisca). Tali reati venivano commessi anche a mezzo delle cosiddette <<operazioni baciate>> ossia vendite di azioni proprie mediante concessione di finanziamenti finalizzati proprio a tale scopo. E ciò avveniva in violazione dell’art. 2358 c.c. applicabile anche alle società cooperative, quale era inizialmente la Banca popolare, ai sensi dell’art.2519 c.c.”.
Confermando pienamente la ricostruzione attorea, il Giudice osservava che “il cliente aveva acquistato azioni che ben presto, al deflagrare della crisi della banca, si rivelavano prive di valore, ma risultava indebitato per ingente somma verso la banca stessa. Del tutto fondata e meritevole di accoglimento appare dunque la sua azione, tesa semplicemente alla liberazione dal debito, e tale da non incidere in alcun modo sull’accertamento del passivo riservato ai commissari liquidatori. Infatti l’azione di accertamento dell’inesistenza del debito presuppone incidentalmente il giudizio di nullità delle operazioni collegate acquisto azioni- finanziamento, per violazione dell’art. 2358 c.c., ma non prelude ad alcuna azione di accertamento di credito o restitutoria verso la banca in liquidazione coatta amministrativa”.
Il Tribunale, peraltro, ha polverizzato l’eccezione di improcedibilità di alcuna azione nei confronti della liquidazione, osservando che “non sussistono divieti alla formulazione di una domanda di accertamento negativo il cui unico effetto è quello di scongiurare il rischio di vedersi destinatari di una pretesa di pagamento” così richiamando la Corte di Appello di Venezia che, con Sentenza 505/2023, aveva concluso che l’azione di accertamento negativo era “l’unica domanda proponibile dall’acquirente/mutuatario dal momento che – come già evidenziato dai primi giudici – le norme sulla liquidazione coatta amministrativa non prevedono un meccanismo di accertamento della <<non debenza>> di pretese creditorie della Procedura” residuando il “preciso interesse della parte istante che altrimenti dovrebbe attendere il decorso del termine prescrizionale (che è quello decennale ordinario) prima di poter vedere definita la sua posizione giuridica nei confronti della procedura. Seguire la tesi contraria – fatta propria dall’appellante – porterebbe, invece, all’eccentrica conseguenza che le questioni di invalidità dei contratti stipulati con la banca in bonis potrebbero essere fatte valere solo in via di eccezione in un giudizio promosso dai Commissari liquidatori ovvero a fronte di una domanda riconvenzionale dagli stessi spiegata nel giudizio introdotto dalla cliente, con evidente violazione degli artt. 3 e 24 Cost.”.
La sentenza (913/2025 del Tribunale di Vicenza), dunque concludeva per la non debenza di alcuna somma da parte del risparmiatore.
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