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Le Federazioni sportive non stipulano contratti pubblici

Il TAR della Lombardia, sede di Milano, seppure in sede cautelare, e dunque incidentale, ha pronunciato un’importante ordinanza in relazione alla giurisdizione del Giudice Amministrativo sulle Federazioni sportive, inserendosi nella già nota linea data dal Consiglio di Stato con la Sentenza 5348/2021 (cd. sentenza facchinaggio Federcalcio).

Nella vicenda fattuale sottostante, una società dell’ordinamento sportivo conveniva di fronte al TAR della Lombardia la Federazione sportiva di appartenenza per vedere annullata la deliberazione del Consiglio Federale di assegnazione a un altro soggetto federale dell’organizzazione di un campionato nazionale.

La società ricorrente, in particolare, sosteneva che la Federazione avrebbe fallito nell’applicazione di più norme del codice dei contratti pubblici alla procedura selettiva con cui la stessa aveva individuato, con un procedimento di tipo competitivo, l’organizzatore di tale manifestazione. In altre parole, tale società insisteva sul fatto che la procedura competitiva indetta dalla Federazione doveva intendersi quale “gara pubblica”.

Costituitesi nella fase cautelare, sia la Federazione, sia la società controinteressata, rappresentata dall’Avv. Marco Biagioli, contestavano che la Federazione in argomento, e con essa la procedura selettiva, non fossero soggette alle disposizioni del codice dei contratti pubblici poiché meno della metà del bilancio federale era, in effetti, legato a finanziamenti pubblici, sulla scorta dell’insegnamento del Consiglio di Stato.

Il TAR, accogliendo il predetto rilievo osservava che “sulla scorta di quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5348/2021 con riferimento alla FIGC, appare dubbio che possa riconoscersi alla federazione [OMISSIS] la natura di organismo di diritto pubblico” e dunque concludeva, pur “nei limiti della valutazione sommaria” della presente sede cautelare, che la controversia fosse esterna alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, dovendosi invece devolvere al Giudice Ordinario secondo il meccanismo di impugnazione delle deliberazioni delle associazioni.

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