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Se il Superbonus 110% è andato a gambe all’aria: che fare?

Il Superbonus 110% ha illuso e tradito migliaia di consumatori e piccoli proprietari immobiliari che in larga parte, a distanza di anni si trovano con immobili inutilizzabili, lavori non completati e debiti pesantissimi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Illuso perché la politica propagandista del governo che volle quella normativa lo presentò come l’opportunità di “rifarsi casa gratis” senza spendere alcunché.

Tradito perché, al momento in cui sono emerse le prevedibili truffe che si sono create nel meccanismo del Superbonus 110%, i consumatori raggirati sono stati visti come parte del problema, anziché come vittime dello schema frodatorio e lo Stato, come spesso fa, anziché tutelarli, li ha lasciati in balia degli eventi.

Ma come si è arrivati a questo punto?

In breve, la normativa consentiva, a chi avesse eseguito determinati tipi di lavori edilizi di efficientamento energetico, cui si potevano combinare ulteriori opere di restauro, di ricevere dallo stato un bonus pari al 110% dell’importo speso e documentato con bonifico cd. “parlante”, in dieci quote annuali di pari importo.

Tuttavia, il committente poteva anche rinunciare al 110% e ottenere uno sconto totalitario in fattura (e così non pagare nulla all’esecutore), cedendogli il credito fiscale generato dalle opere, che poi avrebbe potuto essere a sua volta ceduto a successivi cessionari, diventano una vera e propria valuta parallela.

Peraltro, la cessione si poteva frazionare fino a tre S.A.L. che dovevano essere vistati dal direttore dei lavori e asseverati da un terzo tecnico per poter essere caricati nella piattaforma dell’Agenzia delle Entrate generando così il credito agevolativo, trasferibile con pochi click fino a che l’ultimo cessionario non avesse deciso di usarlo in compensazione con le imposte, così monetizzandolo.

Proprio in questo meccanismo si annidano quasi tutti i raggiri generati da questa legislazione: imprese costituite con capitali sociali di poche migliaia di euro assumevano milioni di euro di cantieri, affidando a dei subappaltatori altrettanto inetti l’esecuzione di pochi interventi, ma nel frattempo emettevano dei S.A.L. che facevano vistare e asseverare al fine di generare il credito agevolativo, che poi veniva immediatamente ceduto, il tutto all’insaputa del committente che nulla sapeva di queste operazioni e se le trovava già caricate nel cassetto fiscale.

Ovviamente i professionisti direttore dei lavori e asseveratore compivano a loro volta degli illeciti non riferendo nulla al committente ma nella stragrande maggioranza dei casi si trattava e si tratta di persone ingaggiate direttamente dall’impresa che aveva messo in piedi lo schema, che si presentava al consumatore come soluzione “chiavi in mano”, individuando anche i professionisti necessari che a quel punto, però, ben difficilmente facevano i suoi interessi.

I vari interventi normativi hanno via via ristretto le possibilità di cessione quando, però, il meccanismo aveva già generato cento miliardi di euro di crediti inesistenti perché legati a lavori mai eseguiti.

Al momento della stretta le imprese si sono per lo più volatilizzate, lasciando i lavori incompleti e il sopraggiungere del termine per l’esecuzione delle opere ha fatto anche decadere dal beneficio i committenti, poiché essi non avevano conseguito il doppio salto di classe alla scadenza, ponendoli così nella situazione di dover restituire all’Agenzia delle Entrate l’intero credito agevolativo fruito, che nel frattempo era stato ceduto a imprese fallite o scomparse.

Ed oltre al danno, il committente restava anche beffato poiché moltissime imprese, oltre ad aver incassato i crediti, si erano fatte altresì corrispondere migliaia di euro in depositi o cauzioni che non saranno mai più restituiti.

In tutto questo vi sono consumatori che, oltre a trovarsi esposti per centinaia di migliaia di euro verso l’Agenzia delle Entrate e con la casa inagibile in quanto parzialmente demolita o senza impianti, oltre ad aver sposo somme ingenti in cauzioni o depositi, rischiano anche di trovarsi indagati per concorso in truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, delitto previsto dall’art. 640 bis c.p.c. e che nel frattempo continuano ancora oggi a ricevere telefonate rassicuranti che tutto verrà completato nel giro “di qualche settimana” da parte di imprenditori falliti o fuggiaschi.

Che fare in questi casi?

Serve una strategia, e serve rendersi conto di essere stati raggirati: non c’è una provvidenziale scappatoia che consente di finire i lavori fuori termine, non c’è “un nuovo decreto” che vi concede del tempo in più e non c’è alcun completamento entro poche settimane.

Per prima cosa, occorre capire che l’impresa è scomparsa e che l’imprenditore che continua a rassicurarvi per trattenervi dal denunciarlo, probabilmente si sta godendo i frutti del raggiro da qualche isola tropicale.

Occorre affidarsi a dei professionisti competenti e individuare i responsabili.

Tra essi vi è certamente l’impresa fallita o scomparsa, ma non è la sola: infatti, nessuna frode sarebbe stata possibile se non fossero intervenuti altri due soggetti, ossia il direttore dei lavori e l’asseveratore compiacenti.

Il direttore dei lavori è un professionista che il committente incarica di verificare l’esecuzione delle opere nel suo interesse e che deve esercitare l’alta vigilanza sulla stessa, segnalando tempestivamente difformità e ritardi: il direttore dei lavori che non solo ometta tali segnalazioni, ma che altresì visti (per negligenza o per dolo) dei S.A.L. fasulli è ovviamente inadempiente al suo mandato.

Parimenti inadempiente è l’asseveratore che, senza aver previamente verificato, ma solo sulla base dei S.A.L. vistati dal direttore dei lavori, asseveri l’esecuzione delle opere così consentendo l’operazione di cessione del credito.

Orbene, contro costoro è ancora possibile agire per il risarcimento del danno.

Il committente dovrà dunque rivolgersi a uno studio esperto in materia che predisporrà più azioni a partire da denunzia e querela nei confronti dell’esecutore, del direttore dei lavori e dell’asseveratore di modo da portare all’attenzione della competente Procura della Repubblica i fatti, e assumendo la qualifica di persona offesa e non di corresponsabile dei delitti commessi.

Secondariamente, sarà opportuno far eseguire un accertamento tecnico preventivo nei confronti di detti professionisti al fine di far accertare, con efficacia di prova, quali lavori siano stati effettivamente eseguiti e quali non lo siano, rispetto ai S.A.L. esistenti, che avrà ottenuto mediante accesso agli atti.

Sulla base dei risultati di questo procedimento, sarà possibile instaurare un’azione nei confronti dei professionisti per il risarcimento del danno, eventualmente preceduta da un sequestro conservativo al fine di tutelare il credito.

Lo studio dell’Avv. Biagioli ha maturato una considerevole esperienza in tema di Superbonus 110% non riusciti ed è in grado di fornirvi una consulenza completa e multidisciplinare per uscire nel migliore dei modi dal vicolo cieco in cui vi siete ritrovati a causa della cattiva condotta delle imprese e dei professionisti cui vi eravate affidati.

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