A quasi tutti è capitato di essere assunti con un periodo “di prova” di durata variabile inserito nel proprio contratto.
Ma di cosa si tratta esattamente?
La legge consente alle parti di un contratto di lavoro di stabilire un periodo di prova durante il quale valutare il reciproco gradimento, ossia valutare se il rapporto di lavoro possa funzionare, e durante il quale le parti possono recedere senza vincoli e senza preavviso.
Si tratta di un periodo normalmente breve, e mai superiore a sessanta giorni, in cui il rapporto di lavoro, pur costituito, è ancora “instabile”, nel senso che potrebbe interrompersi liberamente ove le parti valutino che uno dei due non abbia superato la prova.
Mentre in relazione al lavoratore la fattispecie è, tutto considerato, di scarso interesse, essa diventa più impattante in relazione alla possibilità del datore di lavoro di licenziare il lavoratore per mancato superamento della prova, senza preavviso.
Ma il recesso è proprio completamente libero? In verità no.
In particolare, in questo articolo esamineremo il caso in cui il recesso non si possa esercitare per nullità del patto di prova e, qualora venga esercitato, il licenziamento sia nullo. È il caso in cui il patto di prova abbia un oggetto del tutto indeterminato, ovvero non siano specificate le mansioni oggetto di prova.
Ciò avviene quando dalla lettura del contratto non esiste alcun modo per determinare il contenuto e l’oggetto non solo delle mansioni e del conseguente patto di prova. In tali casi cosa dovrebbe fare e per cosa verrebbe valutato il lavoratore? Quali sarebbero le attività da lui svolte? Con quali modalità e strumenti dovrebbe espletare il suo compito? Come sarebbe per tali compiti valutato?
In mancanza di tali puntuali informazioni, il lavoratore non sa cosa deve fare, e dunque il patto di prova è nullo: esso, infatti, deve non solo risultare da atto scritto contestuale o precedente all’effettiva instaurazione del rapporto lavorativo, ma contenere anche la specifica indicazione delle mansioni da espletare, atteso che la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull’esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate: le mansioni, in altre parole, sono il parametro rispetto al quale il datore di lavoro può valutare l’adeguatezza professionale del lavoratore e formulare il proprio giudizio circa la convenienza dell’assunzione definitiva.
La giurisprudenza, tuttavia, ammette pure che l’onere di indicare in maniera specifica le mansioni possa essere assolto mediante indicazione della qualifica di assunzione, soprattutto nel caso in cui si tratti di lavoro intellettuale, ma solo ove questa corrisponda ad una specifica declaratoria del contratto collettivo che definisca le mansioni comprese nella qualifica assegnata. Anche in questo caso, infatti, nella declaratoria collettiva si troverebbe puntuale indicazione delle mansioni.
Qualora il patto di prova apposto a un contratto di lavoro sia nullo, l’assunzione è ab origine definitiva, ovvero il contratto di lavoro concluso dal lavoratore è da considerarsi fin dall’inizio a tempo indeterminato definitivo, senza alcun periodo di prova.
Difendendo un lavoratore licenziato per mancato superamento della prova, l’Avv. Marco Biagioli ha ottenuto la reintegrazione dello stesso dal Tribunale di Treviso, con decisione infine confermata dalla Corte di Appello di Venezia, proprio in ragione della nullità del patto di prova per mancata specificazione delle mansioni e conseguente nullità del licenziamento intimato per mancato superamento dello stesso
Lo studio dell’Avv. Biagioli ha maturato una considerevole esperienza in tema di diritto del lavoro e difesa dei lavoratori ed è in grado di fornirvi una consulenza completa in tema.
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